Art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di potenziale archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

Gli argomenti trattati

Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del Codice, il D.Lgs. 36/2023 ( ex D.Lgs. n. 50/2016, art. 25) all'art. 41 , impone, nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche,  la verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree oggetto di intervento, al fine di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione.
Ciò consente di prevedere eventuali variazioni progettuali, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii: "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".
Gli elenchi degli Istituti e degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare, di cui all'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (ex D.Lgs. n. 50/2016 art. 25), stilati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sono visibili per le stazioni appaltanti sul sito: www.archeologiapreventiva.beniculturali.it

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