archeologia preventiva

Autorizzazione paesaggistica: cos’è?

Si definisce autorizzazione paesaggistica una procedura amministrativa introdotta dal d. lgs 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice prescrive che, per eseguire interventi edilizi in aree soggette a tutela paesaggistica, si richieda preventivamente l’autorizzazione all’ente competente.

L’autorizzazione paesaggistica è quindi un atto presupposto al titolo abilitativo. Senza questo non è possibile ottenere il rilascio di un titolo autorizzativo o dare avvio ai lavori per i quali è richiesta comunicazione o segnalazione.

Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica

Gli interventi di edilizia soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse paesaggistico. Tali aree sono indicate dall’art. 142 del d. lgs 42/2004, comma 1:

 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

• i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

• le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole

• i ghiacciai e i circhi glaciali

• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

• le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448

• i vulcani

• le zone di interesse archeologico.

Vediamo in quali casi non è necessaria l’autorizzazione, quando si può ricorrere a quella semplificata e quando invece occorre il procedimento ordinario.

Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata

L’allegato B del DPR 31/2017 contiene un elenco di 42 interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’iter semplificato.

Tra gli interventi soggetti a procedimento semplificato sono comprese anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, purchè:

• siano scadute da non più di un anno
• siano relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti
• il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.

Se però con l’istanza di rinnovo sono richieste modifiche di non lieve entità, è necessario fare ricorso al procedimento ordinario.

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